Novità Ecm: Assicurazione RC professionale solamente se non si è in regola con l’obbligo formativo del triennio per almeno il 70%

Il 31 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)».

Il Decreto Legge, all’articolo 38-bis stabilisce che, a partire dal triennio formativo 2023/2025, per i Professionisti sanitari l’efficacia delle polizze assicurative verrà condizionata all’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di educazione continua in medicina.

Il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera contratte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private in base alla legge “Gelli” sulla responsabilità professionale nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all’interno di esse in regime di libera professione.

Ecco l’articolo in questione.

Art. 38-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

  1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

Testo completo del Decreto Legge pubblicato in G.U.

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